LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 INTERVENTI NEI SETTORI DELLA SANITÀ,
DELL' ASSISTENZA, DELLA CULTURA E DEL TEMPO LIBERO
Art. 84
 Finanziamento con mutuo della quota di spesa
corrente sanitaria a carico della Regione
(programma 2.1.1.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 107 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 118.864 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 118.864 milioni fa carico al capitolo 4381 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 85
 Strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall' articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1994 e lire 10.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 86
 Strutture assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 3, e dall' articolo 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 87
 Realizzazione delle infrastrutture del
Collegio del Mondo Unito
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del medesimo articolo, limitatamente alla realizzazione di opere, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 88
 Impianti sportivi di interesse regionale
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.