LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IX
 SPESE FINANZIATE
CON RICORSO A MUTUO
CAPO I
 INTERVENTI NEI SETTORI
DELLA TUTELA DELL' AMBIENTE,
DELLE OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO
Art. 75
 Impianti di depurazione
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 76
 Opere di sistemazione
idraulico forestale
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall' articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 77
 Opere acquedottistiche
di rilevanza regionale
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, come integrato dall' articolo 132 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 78

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera l), L. R. 34/2017
Art. 79
 Opere idrauliche e di
sistemazione idrogeologica
(programma 1.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall' articolo 7, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e lire 1.500 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale n. 38/1985, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1994 e lire 1.500 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 80
 Distribuzione del gas metano
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale n. 63/1981, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale n. 60/1986, relativamente agli interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5.
All' articolo 6 della legge regionale n. 63/1981, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
<< Nell' ipotesi di condominio di cui al primo comma i contributi possono essere altresì assegnati al fine di permettere agli Enti beneficiari di acquisire una maggiore quota percentuale di proprietà degli impianti costruendi, con conseguente riduzione degli oneri relativi al riscatto a titolo oneroso, sempreché tale istituto sia previsto nella convenzione originaria di concessione. >>.

Art. 81
 Recupero edilizio e riqualificazione
dei centri storici
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI
Art. 82
 Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto pubblico locale ai sensi
del DL n. 412/1992
(programma 1.5.5.)
1. In relazione a quanto disposto dal DL 19 ottobre 1992, n. 412, al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 20.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano del disavanzo di esercizio, relativo all' anno 1991, delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 3983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 83
 Infrastrutture di servizio al sistema
dei trasporti e dei traffici
(programmi 1.5.2. e 1.5.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dagli articoli 31, comma 5, della legge regionale n. 22/1987, e per la copertura dei costi del Piano particolareggiato di cui all' articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 6, della legge regionale n. 22/1987, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale n. 25/1990, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
CAPO III
 INTERVENTI NEI SETTORI DELLA SANITÀ,
DELL' ASSISTENZA, DELLA CULTURA E DEL TEMPO LIBERO
Art. 84
 Finanziamento con mutuo della quota di spesa
corrente sanitaria a carico della Regione
(programma 2.1.1.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 107 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 118.864 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 118.864 milioni fa carico al capitolo 4381 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 85
 Strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall' articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1994 e lire 10.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 86
 Strutture assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 3, e dall' articolo 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 87
 Realizzazione delle infrastrutture del
Collegio del Mondo Unito
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del medesimo articolo, limitatamente alla realizzazione di opere, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 88
 Impianti sportivi di interesse regionale
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELL' AGRICOLTURA
Art. 89
 Opere di bonifica integrale
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 2.320 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 2.320 milioni fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
7. Per le finalità di cui al RD n. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l' anno 1993.
8. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 90
 Opere di bonifica e di irrigazione
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo alle opere irrigue, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO
Art. 91
 Infrastrutture turistiche
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.