LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VII
 AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER
L' ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, n. 19
Art. 70
 Partecipazione alla << Finest SpA >>
ed al Centro di servizi e di documentazione
(programma 3.5.1.)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. In attuazione dell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 e per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale n. 34/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale di Gorizia la somma di lire 2.000 milioni.
5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
7. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 19/1991, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 537 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
2Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
3Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
Art. 71
 Realizzazione delle opere autostradali
per i collegamenti con la rete autostradale
della ex Jugoslavia
(programma 1.5.1.)
1. In attuazione dell' articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alle Autovie Venete SpA la somma di lire 20.000 milioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 19/1991, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 538 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.
Art. 72
 Interventi per il sostegno di iniziative
culturali della minoranza slovena
(programmi 2.3.1. e 0.6.1.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, come integrata dall' articolo 36 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5107 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, viene ridotta di lire 150 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 407 dello stato di previsione precitato.
4. Alla copertura dell' onere di lire 150 milioni per l' anno 1993 previsto dal comma 1 si provvede con la riduzione di spesa di cui al comma 3.