LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRAFFICI E DELL' AUTOTRASPORTO MERCI
Art. 68
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati, a decorrere dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno, rispettivamente, di lire 300 milioni e di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 300 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 1998.
3. L' onere complessivo di lire 2.900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 69
 Liberalizzazione tariffaria di tratti
autostradali
(programma 1.5.1.)
1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull' ambiente e sulle strutture, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l' alleggerimento del traffico stradale nel periodo dall' 1 gennaio al 31 dicembre 1993.
2. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere i residui oneri, relativi all' anno 1992, derivanti dall' applicazione della disposizione di cui all' articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 l' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, di concerto con l' Assessore alla viabilità ed ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, una convenzione con le società concessionarie, nella quale siano fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.
4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1424 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.