LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 INTERVENTI NEI SETTORI DELLA
SANITÀ E DELL' ASSISTENZA
Art. 25
 Finanziamento integrativo regionale
per la spesa sanitaria di parte corrente
(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 19, comma 1, del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, come modificato dall' articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal disposto dell' articolo 6, comma 1, del disegno di legge n. 1684/1992, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell' ambito del Friuli- Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale finanziamenti integrativi delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascuna di esse ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 360.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 360.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 26
 Servizio di telesoccorso-telecontrollo
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1992, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 27
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per la riabilitazione sociale e sanitaria
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 28
 Finanziamenti straordinari per la gestione
di servizi socio-assistenziali
(programma 2.2.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti previsti dall' articolo 30, settimo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 4969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.