LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Art. 23
 Interventi nel settore dei porti
(programma 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come modificato dall' articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Trieste, è autorizzato, nell' anno 1995, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2009, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall' articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
7. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall' articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Monfalcone, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
11. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010