LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLA TUTELA DELL' AMBIENTE
Art. 12
 Cartografia tecnica regionale
(programmi 0.5.2. e 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonché dall' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 13
 Depurazione e risanamento delle acque
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 14
 Salvaguardia dell' ambiente forestale
e dei parchi naturali
(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall' articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numero 2) della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come da ultimo modificato dall' articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale n. 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 15
 Incremento e miglioramento del patrimonio forestale
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale n. 65/1976, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
7. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale n. 65/1976, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1995.
8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 16
 Diffusione della conoscenza del
patrimonio faunistico regionale
(programma 1.6.1.)
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all' articolo 140 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il Servizio autonomo della caccia e della pesca provvede alla realizzazione di studi, corsi informativi e convegni concernenti il patrimonio faunistico regionale, compresa l' ittiofauna e le altre materie trattate dal Servizio medesimo, curando anche la predisposizione e la diffusione di apposito materiale didattico-divulgativo.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4255 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.