LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLA TUTELA DELL' AMBIENTE
Art. 12
 Cartografia tecnica regionale
(programmi 0.5.2. e 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonché dall' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 13
 Depurazione e risanamento delle acque
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 14
 Salvaguardia dell' ambiente forestale
e dei parchi naturali
(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall' articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numero 2) della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come da ultimo modificato dall' articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale n. 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 15
 Incremento e miglioramento del patrimonio forestale
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale n. 65/1976, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
7. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale n. 65/1976, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1995.
8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 16
 Diffusione della conoscenza del
patrimonio faunistico regionale
(programma 1.6.1.)
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all' articolo 140 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il Servizio autonomo della caccia e della pesca provvede alla realizzazione di studi, corsi informativi e convegni concernenti il patrimonio faunistico regionale, compresa l' ittiofauna e le altre materie trattate dal Servizio medesimo, curando anche la predisposizione e la diffusione di apposito materiale didattico-divulgativo.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4255 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELL' ABITAZIONE
Art. 17
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le domande di edilizia agevolata l' unità di contributo di cui al quarto comma dell' articolo 88 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è ridotta a lire 50.000 per i richiedenti che fruiscono di un reddito - determinato ai sensi degli articoli 24 e 25 della stessa legge - inferiore a lire 30 milioni, ed a lire 30.000 per gli altri richiedenti.
2. I benefici di edilizia convenzionata ed agevolata non possono essere concessi per l' acquisto soltanto di quote di una abitazione, né per acquisti tra parenti o affini entro il secondo grado.
3. In via di interpretazione autentica delle norme concernenti l' edilizia agevolata, la semplice presentazione della domanda, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti, non dà titolo all' ottenimento del contributo. A tutte le domande in possesso dei requisiti predetti è dato corso compatibilmente con le risorse destinate dal bilancio regionale.
4. Il disposto di cui al comma 1 si applica alle domande presentate dopo l' 8 giugno 1992.
5. I benefici relativi alle domande presentate anteriormente alla data dell' 8 giugno 1992 sono concessi prioritariamente a coloro che, entro il 31 dicembre 1992, abbiano provveduto - per l' alloggio indicato nella domanda, ivi comprese le successive integrazioni della stessa preventivamente presentate ai sensi dell' articolo 37 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 18 - alla stipula del contratto di compravendita o alla registrazione del contratto preliminare di compravendita ovvero abbiano dato inizio ai lavori per la costruzione o il recupero dell' alloggio.
6. I benefici di cui al comma 5 sono concessi, prioritariamente, nell' ambito della categoria ivi indicata, a coloro che abbiano acquistato o realizzato alloggi la cui superficie utile residenziale non superi i centoventi metri quadrati, o i centoquaranta metri quadrati nei casi di recupero edilizio.
7. Le misure di superficie di cui al comma 6 sono attestate dagli interessati mediante atto notorio.
8. Per le finalità previste dall' articolo 88 e dall' articolo 94 - come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - della legge regionale n. 75/1982, e dal presente articolo, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1994 e dall' anno 1995, un limite di impegno di lire 8.000 milioni ed un limite di impegno di lire 14.000 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 8.000 milioni per l' anno 1994;
b) lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2013;
c) lire 14.000 milioni per l' anno 2014.
10. L' onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 60, comma 1, L. R. 45/1993
2Derogata la disciplina del comma 5 da art. 60, comma 2, L. R. 45/1993
Art. 18
 Edilizia convenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 85 e dall' articolo 94 - come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati un limite d' impegno di lire 500 milioni per l' anno 1993, e due limiti d' impegno, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1994 e dall' anno 1995, di lire 1.000 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.500 milioni per l' anno 1994;
c) lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2012;
d) lire 2.000 milioni per l' anno 2013;
e) lire 1.000 milioni per l' anno 2014.
3. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 19
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Titolo VI della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' ammontare del Fondo regionale per l' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della medesima legge regionale, è incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 4.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e di lire 2.400 milioni per l' anno 1995, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993;
b) lire 17.000 milioni per l' anno 1995, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. All' articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le parole << lire 4.500 milioni >> sono sostituite dalle parole << lire 5.500 milioni >>.
Art. 20
 Centri storici
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite d' impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 21
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programmi 1.4.3. e 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, ed integrato dall' articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, sono autorizzati tre limiti d' impegno di lire 500 milioni ciascuno, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993, 1994 e 1995.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.000 milioni per l' anno 1994;
c) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2012;
d) lire 1.000 milioni per l' anno 2013;
e) lire 500 milioni per l' anno 2014.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, primo e terzo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, e dall' articolo 99 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed integrato dall' articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
7. Per le finalità previste dall' articolo 18, comma 1 bis, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come inserito dall' articolo 19, comma 19, lettera b), della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993, lire 400 milioni per l' anno 1994, e lire 500 milioni per l' anno 1995.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
10. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
11. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un finanziamento straordinario pluriennale nella misura massima prevista dal comma 13, per quindici anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dal mutuo che la Provincia medesima contrae per il completamento, l' arredo e l' attrezzatura dell' immobile denominato << Villa Ostende >> di Grado, destinato all' accoglimento ed alla residenza di persone non autosufficienti.
12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 11.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato per l' anno 1994 il limite di impegno di lire 500 milioni.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
15. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 fa carico al capitolo 4853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
17. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 19, commi 7 e 8, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.
18. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 3406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
19. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 19, commi 15 e 16, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.
20. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
21. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Provincia di Gorizia per il completamento delle opere di ristrutturazione, adeguamento e conseguimento delle condizioni di agibilità del Palazzo Attems di Gorizia, recentemente colpito da alluvione.
22. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 è presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione per ciascuna delle quote annuali. Il decreto di concessione del finanziamento ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
24. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
25. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme a sostegno delle spese necessarie per il completamento del complesso termale.
26. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 25 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione per ciascuna delle quote annuali. Il decreto di concessione del finanziamento ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e lire 400 milioni per l' anno 1994.
28. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Partizione di cui fa parte l'art. 22, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Art. 23
 Interventi nel settore dei porti
(programma 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come modificato dall' articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Trieste, è autorizzato, nell' anno 1995, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2009, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall' articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
7. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall' articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Monfalcone, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
11. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010