LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
Art. 104
 Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 105
 Opere di interesse pubblico
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, ed integrato dall' articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite d' impegno di lire 54 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 162 milioni per l' anno 1993;
b) lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2000.
3. L' onere complessivo di lire 270 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 106
 Istruzione
(programma 2.3.2.)
1.
Il terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico di Duino -Aurisina un contributo annuo, a titolo di concorso per le spese di funzionamento e per l' attività. >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 51, terzo comma, della legge regionale n. 4/1984, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5183 è inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.
Art. 107
 Caccia e pesca
(programma 1.6.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 124, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 150 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 108
 Interventi di solidarietà internazionale
(programma 1.2.2.)
1. Gli interventi del Fondo regionale istituito ai sensi dell' articolo 52 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, si intendono ricompresi negli interventi di cui all' articolo 9, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 24, e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile.
2. In via di interpretazione autentica, le pubbliche sottoscrizioni per l' incremento del Fondo di cui all' articolo 52, comma 2, della legge regionale n. 30/1992, possono essere costituite da assegnazioni di enti locali, di altri enti pubblici, di associazioni e di privati.
3. Gli interventi indiretti previsti dal quarto comma, dell' articolo 9, della legge regionale n. 64/1986, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale n. 24/1992, sono costituiti dagli interventi realizzati dalle istituzioni ed organizzazioni operanti per finalità umanitarie, di cui all' articolo 1, quarto comma, del decreto legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito in legge 24 settembre 1992, n. 390.
4. Per la dotazione iniziale del Fondo di cui all' articolo 52 della legge regionale n. 30/1992, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo per la protezione civile la somma di lire 50 milioni.
5. L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a disporre ulteriori assegnazioni al Fondo medesimo.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
7. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 4120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. Le somme derivanti dalle pubbliche sottoscrizioni, di cui al comma 2, da conferire al Fondo per la protezione civile, sono introitate sul capitolo 874 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 109
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Corrispondentemente è previsto per l' anno 1993 il recupero, di pari importo, ai sensi dell' articolo 2, secondo comma, della legge regionale n. 7/1978, sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati.
Art. 110
 Posizioni debitorie pregresse
(programma 3.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 45, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 5 milioni fa carico al capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.