LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 97
 Interventi nel settore delle opere pubbliche e
di e di pubblico interesse (programmi 0.5.1.,
0.5.2., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.2., 1.3.1.,1.4.3.,
1.3.3., 1.4.2., 1.6.1. e 3.5.1.)
1. La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l' anno 1993, dall' articolo 68, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1993 e di lire 900 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. La spesa di lire 2.500 milioni complessivi per l' anno 1993, come autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, e per la quota di lire 600 milioni dall' articolo 8 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e ridotta, per la quota di lire 100 milioni, in relazione al disposto di cui al comma 3 dell' articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, e lire 500 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa di complessive lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata per la quota di lire 300 milioni dall' articolo 11 della legge regionale n. 4/1991, e rideterminata per la quota di lire 700 milioni dall' articolo 68, comma 5, della medesima legge, è ridotta dell' importo di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. La spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 10 della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. La spesa di lire 210 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, è ridotta dell' importo di lire 110 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.
7. La spesa complessiva di lire 950 milioni, suddivisa in ragione di lire 475 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, ed autorizzata per la quota di lire 350 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, e per la quota di lire 350 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, per la quota di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 125 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall' articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 225 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.
8. La spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per lire 350 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, e per lire 350 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.
9. La spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per lire 900 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, e per lire 900 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.
10. La spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per la quota di lire 100 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, rideterminata per la quota di lire 200 milioni per il medesimo anno dall' articolo 68, comma 13, della medesima legge regionale, e autorizzata per lire 300 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.
11. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per lire 600 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, e per lire 600 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.
12. Le quote di spesa autorizzate, per complessive lire 33.550 milioni, suddivise in ragione di lire 3.355 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall' articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, sono ridotte dell' importo complessivo di lire 18.550 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.855 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.
13. Il limite d' impegno decennale di lire 700 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 20, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è ridotto dell' importo di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
14. La spesa di lire 1.000 milioni complessivi per l' anno 1993, rideterminata per la quota di lire 400 milioni dall' articolo 68, comma 16, della legge regionale n. 4/1991, e autorizzata, rispettivamente, per la quota di lire 100 milioni dall' articolo 14, comma 5, della medesima legge regionale, e per la quota di lire 500 milioni dall' articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
15. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 113, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
16. La spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per l' anno 1993, dall' articolo 14, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, e per l' anno 1994, dall' articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e di lire 600 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
17. È revocato il limite d' impegno ventennale di lire 500 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, e già iscritto a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
18. La quota di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
19. La spesa di lire 800 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 14 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e lire 600 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
20. È revocato il limite di impegno di lire 150 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall' articolo 124, comma 4, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
21. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 67, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.