LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 92
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo
di spese già autorizzate nel settore delle
opere pubbliche e di interesse pubblico
(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3.,
1.3.2., 1.4.2., 1.5.3., 0.1.3. e 2.3.2.)
1. La spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, concernente la progettazione e la realizzazione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è imputata per l' importo di lire 5.000 milioni al capitolo 2323 dello stato di previsione medesimo, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2322 dello stato di previsione precitato.
2. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 66, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, e fa carico al capitolo 2327 del medesimo stato di previsione.
3. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 113, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, deve intendersi autorizzata per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, ed è pertanto posta a carico del capitolo 2401 dello stato di previsione precitato.
4. La spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1993 e lire 10.000 milioni per l' anno 1994, come rideterminata per la quota complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall' articolo 113, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e autorizzata per la quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 19, comma 3, della medesima legge regionale, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 30/1987, come modificato dall' articolo 31 della legge regionale n. 65/1988, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, lire 8.000 milioni per l' anno 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995 e fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e posta a carico del capitolo 2407 dello stato di previsione precitato.
6. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e lire 3.000 milioni per l' anno 1994, così rideterminata dall' articolo 113, comma 3, della legge regionale, n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 41/1991, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, e posta a carico del capitolo 2409 dello stato di previsione precitato.
7. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, così rideterminata dall' articolo 113, comma 4, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall' articolo 7, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e posta a carico del capitolo 2502 dello stato di previsione precitato.
8. La spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata, per la quota di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, dall' articolo 20, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e rideterminata per la quota complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 e lire 4.000 milioni per l' anno 1994, dall' articolo 113, comma 6, della legge regionale n. 4/1992, e per la quota di lire 2.000 milioni per l' anno 1994, dall' articolo 113, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dagli articoli 3, primo comma, lettera b), e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione precitato.
9. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 110, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale n. 63/1981, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale n. 60/1986, per interventi da effettuarsi nei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994 e fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione precitato.
10. La spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 11, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità degli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall' articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale n. 22/1982, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e lire 500 milioni per l' anno 1995 e fa carico al capitolo 2937 dello stato di previsione precitato.
11. La spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, rideterminata per lire 3.000 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 68, comma 15, della legge regionale n. 4/1991, e autorizzata per lire 3.000 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fa carico al capitolo 2938 dello stato di previsione precitato.
12. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 110, comma 6, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c) e d) e 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1993 e lire 2.500 milioni per l' anno 1994, e fa carico al capitolo 3335 dello stato di previsione precitato.
13. La spesa di lire 4.000 milioni complessivi per l' anno 1993, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni dall' articolo 18, comma 5, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e per la quota di lire 3.000 milioni dall' articolo 16, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e fa carico al capitolo 3336 dello stato di previsione precitato.
14. La spesa di lire 1.500 milioni, rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 114, comma 8, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 5, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, ivi compresi i costi del Piano particolareggiato di cui all' articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n, 25, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3874 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, e lire 500 milioni per l' anno 1994, e posta a carico del capitolo 3873 dello stato di previsione precitato.
15. La quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 110, comma 12, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione precitato.
16. La spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1993, come autorizzata dall' articolo 78 della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale n. 20/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, fa carico, per l' importo di lire 5.000 milioni, al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1150 dello stato di previsione medesimo.
17. La quota di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 24, comma 9, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del medesimo articolo, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, limitatamente alla realizzazione di opere, ed è posta a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione precitato.