LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 87
 Realizzazione delle infrastrutture del
Collegio del Mondo Unito
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del medesimo articolo, limitatamente alla realizzazione di opere, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.