LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 Trasferimenti alle Province
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 51.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 25.000 milioni ai sensi dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
b) lire 26.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.
(1)
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 25.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 26.000 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 26.000 milioni fa carico al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
6. Gli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, fanno carico al capitolo 1754 dello stato di previsione della spesa precitato.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 5/1994