LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 77
 Opere acquedottistiche
di rilevanza regionale
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, come integrato dall' articolo 132 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.