LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 72
 Interventi per il sostegno di iniziative
culturali della minoranza slovena
(programmi 2.3.1. e 0.6.1.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, come integrata dall' articolo 36 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5107 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, viene ridotta di lire 150 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 407 dello stato di previsione precitato.
4. Alla copertura dell' onere di lire 150 milioni per l' anno 1993 previsto dal comma 1 si provvede con la riduzione di spesa di cui al comma 3.