LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 71
 Realizzazione delle opere autostradali
per i collegamenti con la rete autostradale
della ex Jugoslavia
(programma 1.5.1.)
1. In attuazione dell' articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alle Autovie Venete SpA la somma di lire 20.000 milioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 19/1991, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 538 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.