LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 70
 Partecipazione alla << Finest SpA >>
ed al Centro di servizi e di documentazione
(programma 3.5.1.)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. In attuazione dell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 e per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale n. 34/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale di Gorizia la somma di lire 2.000 milioni.
5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
7. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 19/1991, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 537 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
2Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
3Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012