LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 31
 Contributi agli Enti regionali per il diritto allo
studio universitario (ERDISU) per gli investimenti
(programma 2.3.2.)
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. Per le finalità previste dall' articolo 16, comma 1, lettera a bis) della legge regionale n. 55/1990, come sostituita dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 4.000 milioni per l' anno 1995.
3. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5199 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 111, comma 1, L. R. 47/1993
2Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005