LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 131
 Scuola Musaicisti del Friuli
1. Gli interventi finanziari a sostegno del Consorzio per la Scuola Musaicisti del Friuli, di cui alla legge regionale 28 marzo 1988, n. 15, devono intendersi disposti a favore dell' Ente subentrato nella gestione della Scuola stessa secondo quanto previsto dall' articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.