LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 122
 Modifica delle leggi regionali 8 settembre 1981, n. 68,
31 agosto 1982, n. 73, e dell' articolo 2 della
legge regionale 4 aprile 1986, n. 12
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Si prescinde dal parere della Commissione regionale per la cultura nei casi in cui la legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, individua direttamente gli enti beneficiari.
3. Il termine di cui all' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, è anticipato al mese di marzo di ogni anno anche con riguardo alle sovvenzioni erogate nel 1992.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 38, comma 1, lettera g), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.