LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 117
 Centro internazionale del legno
(programma 3.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro internazionale del legno di Trieste un contributo annuo, a titolo di concorso per le spese di funzionamento e per l' attività.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un' unica soluzione ed in via anticipata, con l' obbligo per il beneficiario di presentare alla Direzione regionale del commercio e del turismo il rendiconto relativo all' impiego del contributo entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di erogazione. Tale adempimento è condizione per la concessione ed erogazione dei contributi da corrispondere per gli anni successivi.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 8201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.