LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 106
 Istruzione
(programma 2.3.2.)
1.
Il terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico di Duino -Aurisina un contributo annuo, a titolo di concorso per le spese di funzionamento e per l' attività. >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 51, terzo comma, della legge regionale n. 4/1984, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5183 è inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.