LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 101
 Interventi nel settore dell' industria
(programmi 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.5. e
3.5.1.)
1. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 72, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e lire 300 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 65, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 68, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. È revocato il limite di impegno decennale di lire 5.000 milioni, autorizzato per l' anno 1994 dall' articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. La spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata, rispettivamente, per lire 3.000 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 30, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e per complessive lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993 e lire 4.000 milioni per l' anno 1994, dall' articolo 64, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 200 milioni e rideterminata in ragione di lire 1.800 milioni per l' anno 1993, lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 4.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
7. La spesa complessiva di lire 10.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall' articolo 64, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 3.600 milioni per l' anno 1993, lire 3.000 milioni per l' anno 1994 e lire 3.400 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 69, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
9. La spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 70, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 400 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
10. La spesa di lire 3.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 70, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
11. È revocata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 71 della legge regionale n. 4/1992, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
12. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 44, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
13. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 44, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
14. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 116, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritta al capitolo corrispondente al capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.