TITOLO IV
ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 92
Sistema informativo del libro fondiario
(programma O.5.1.)
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993.
Art. 93
Pubblicazioni della Commissione per le pari opportunità
(programma 0.6.1.)
Art. 94
2. Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 1 sono introitate sul capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
Art. 95
Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis
(programma 3.5.1.)
2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con l' interesse del tre per cento e sono rimborsate entro otto anni. Le modalità per il rimborso delle obbligazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 380 milioni per l' anno 1993, con vincolo di commutazione in entrata.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1572 (2.1.251.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis SpA - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo - al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 380 milioni per l' anno 1993.
6. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1085 (3.6.2.) con la denominazione << Recupero di fondi erogati alla Friulia-Lis SpA ai sensi dell' articolo 11, terzo comma, della
legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, a valere sul fondo di solidarietà a favore delle zone terremotate >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 380 milioni per l' anno 1993.
Art. 96
Partecipazioni azionarie e conferimenti
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all' aumento del capitale sociale della Promotur SpA mediante il conferimento in proprietà di parte dei beni patrimoniali disponibili siti nel compendio di Pramollo, ai sensi dell'
articolo 2342, secondo comma, del codice civile.
2. Il valore capitale delle azioni della Promotur SpA da assegnare alla Regione, ai fini dell'operazione di cui al comma 1, è commisurata al valore effettivo dei beni conferiti, da determinarsi ai sensi dell'
articolo 2343 del codice civile, sulla base di apposita perizia asseverata.
3. Ai fini dell' attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Promotur SpA, nella quale, in particolare, sono individuati i beni interessati dal conferimento.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 16, L. R. 13/2000
2Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
3Comma 5 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
4Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
5Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
6Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
Art. 97
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
Art. 98
Centro di servizi e di documentazione
per la cooperazione economica internazionale
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a promuovere e realizzare la trasformazione del Centro in via convenzionale, con i soggetti partecipanti e nel rispetto dei limiti e dei criteri posti dal predetto
articolo 2 della legge n. 19/1991.
3. Per le finalità del presente articolo sono confermate le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione dell' Amministrazione regionale al Centro disposte in relazione al dettato dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991 a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2000
Art. 99
Indirizzi per interventi straordinari
nell' edilizia abitativa
1. L' Amministrazione regionale, al fine di favorire l' acquisizione in proprietà da parte dei locatari degli alloggi posti in vendita dalla Fincantieri SpA, dall' Ente Zona Industriale di Trieste e dalla Azienda Agricola Torvis srl situati nei Comuni di Monfalcone, Trieste e Torviscosa, stabilisce, nell' ambito dei requisiti e dei criteri prescritti dalla legislazione regionale nel settore dell' edilizia agevolata, opportuni criteri di priorità nell' ambito della convenzione di cui all'
articolo 48 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.
Art. 100
Comitato per le iniziative atte a fronteggiare
situazioni di crisi aziendale
1. Allo scopo di assicurare il miglior coordinamento delle iniziative atte a fronteggiare situazioni di crisi aziendale è costituito un Comitato, avente sede operativa presso la Direzione regionale dell' industria, composto da rappresentanti dell' Amministrazione regionale, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
2. Ai lavori del Comitato possono altresì essere invitati a partecipare altri soggetti interessati a specifici problemi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti la composizione del Comitato e gli aspetti organizzativi connessi al funzionamento del medesimo.
Art. 101
Modifica dell' articolo 10 della legge regionale
4 maggio 1992, n. 15
1. All'
articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 15/1992, le parole << sulla base delle previsioni del Piano regionale delle sistemazioni >> sono sostituite dalle parole << nel rispetto, qualora approvate, delle previsioni del Piano regionale delle sistemazioni >>.
Art. 102
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 103
2. Gli oneri derivanti dall'integrazione prevista dal comma 1 fanno carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993. Nella denominazione del capitolo 8539 dello stato di previsione predetto è aggiunta la locuzione << nonché per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico e per l' acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi >>.
Art. 104
2. Nella denominazione del capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 la locuzione << per l' acquisto e la realizzazione di opere ed infrastrutture da destinare all' attività istituzionale dell' azienda medesima >> è sostituita dalla locuzione << per opere di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell' azienda stessa >>.
Art. 105
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 106
1. All'
articolo 5, secondo comma, della legge regionale n. 57/1971, come inserito dall'
articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1990, n. 54, le parole << socio- assistenziali, culturali e scientifiche >> sono sostituite dalle parole << sociali, assistenziali, culturali, scientifiche, sportive e ricreative >>.
Art. 109
Garanzie fidejussorie regionali
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995
Art. 110
1. Per far fronte agli adempimenti connessi con l'attuazione del disposto di cui all'
articolo 78 della legge n. 413/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria generale, assunzioni di personale in numero non superiore ad una unità nella qualifica funzionale di consigliere e di cinque unità nella qualifica funzionale di segretario, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996
Art. 111
Modifica dell' articolo 31 della legge regionale
1 febbraio 1993, n. 1
Art. 112
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 113
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 20/2012
Art. 114
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 115
1. Nelle more dell' approvazione del Programma regionale della promozione commerciale all' estero di cui all'
articolo 21 della legge regionale n. 2/1992, i criteri cui devono uniformarsi i programmi di penetrazione commerciale ai fini della concessione dei contributi previsti dai Capi VIII e IX della
legge regionale n. 2/1992 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' industria di concerto con l' Assessore al commercio e al turismo.
Art. 116
1. Le somme che alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993 risultano non impegnate ai sensi dell'
articolo 140, comma 8, della legge regionale, 8 giugno 1993, n. 37, sugli ordini di accreditamento disposti sui capitoli di spesa della Rubrica attribuita alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione nel bilancio per gli anni 1993-1995 e per l' anno 1993, con esclusione degli ordini di accreditamento di cui al comma 9 del medesimo articolo 140, sono trasferite, con decreto dell' Assessore alle finanze, sul capitolo del bilancio successivo relativo al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >>.
Art. 117
1. La provvista di cui ai commi 1 e 2 dell'
articolo 60 della legge regionale n. 30/1992, può essere utilizzata dall'Istituto di Mediocredito anche per accordare uno o più finanziamenti alla Friulia Factor Spa, o ad altri soggetti a ciò abilitati, destinati alla fattorizzazione di crediti vantati dalle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale.
2. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi di diritto comunitario in tema di aiuti alle imprese.
Art. 118
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera f), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 119
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 120
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera f), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 121
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 104, lettera a), L. R. 18/2011
Art. 122
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 8/2001
Art. 123
( ABROGATO )
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 13, comma 6, L. R. 28/1999
2Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 124
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 125
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.