LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/1993
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 4
 
1. Per l' assolvimento delle proprie competenze l' ERSA predispone programmi di intervento in armonia con la programmazione regionale.
2. I programmi di intervento devono specificare le azioni da compiere, le zone geografiche ed i settori produttivi interessati, le necessità finanziarie, le modalità, i tempi, gli obiettivi perseguiti, i soggetti destinatari degli interventi pubblici, quali imprese individuali, anche familiari, cooperative ed altre società, anche di capitali, consorzi, associazioni.
3. I programmi di intervento redatti dall' ERSA devono essere trasmessi alla Direzione regionale dell' agricoltura, la quale li approva, ai fini della predisposizione del Piano regionale di sviluppo.