Art. 22
Progetto di ricerca per il recupero
e la valorizzazione dei borghi rurali
del Friuli-Venezia Giulia
(programma 1.4.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti comunali di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi al riuso abitativo, con riferimento alla << casa a corte >> friulana, di interesse storico culturale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici di apposita domanda corredata del preventivo di spesa e può essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento sono specificati nel decreto di concessione del medesimo.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2.- spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 3339 (2.1.232.5.07.26) con la denominazione << Finanziamento di progetti di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi al riuso abitativo, con riferimento alla 'casa a corte' friulana, di interesse storico culturale >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.