LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1993
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 20 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996
2Articolo 20 ter aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996
3Integrata la disciplina della legge da art. 88, comma 1, L. R. 1/1998
4Integrata la disciplina della legge da art. 136, comma 1, L. R. 13/1998
5Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 14 da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
6Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 14 da art. 4, comma 60, L. R. 4/2001
7Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 62, L. R. 4/2001
8Articolo 22 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2004
9Articolo 22 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 6/2004
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 17, L. R. 12/2009
TITOLO I
 PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1
 
1. Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, la Regione promuove e attua una organica e integrata politica sociale atta a sostenere le famiglie e a tutelare i minori.
Art. 2
 
1. Ai fini della presente legge per famiglia si intende quella composta da soggetti legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità.
TITOLO II
 INTERVENTI A FAVORE DELLE COPPIE GIOVANI E DELLE PERSONE
SOLE CON MINORI A CARICO
Art. 3
 
1. Al fine di favorire le coppie giovani che intendono formare una famiglia l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni di istituti di credito aventi sede in regione, purché le stesse siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che viene autorizzato dalla Banca d' Italia.
2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista resa disponibile dagli istituti di cui al comma 1 in quantità non inferiore a quella di provenienza regionale è finalizzata alla concessione di mutui a tassi agevolati per una durata non superiore a cinque anni a favore di coppie giovani.
3. Si intende per coppia giovane quella i cui componenti non superino i trentacinque anni di età.
4. I mutui bancari di cui al comma 2 richiesti da coppie che, in base al reddito, non possono accedere ai mutui stessi per insufficienti garanzie usufruiscono della garanzia fidejussoria della Regione per il rimborso integrale del capitale e degli interessi dovuti, ivi compresi gli oneri accessori.
5. La garanzia di cui al comma 4 è automaticamente concessa all'atto della stipula del contratto di mutuo; la garanzia stessa è prestata in via solidale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, con esclusione del beneficio della preventiva escussione previsto dal secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, nonché con rinuncia al beneficio del termine di cui al primo comma dell'articolo 1957 del codice civile.
6. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 si applicano anche alle persone sole con minori a carico.
7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2, 4 e 5 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all' assistenza sociale, di concerto con l'Assessore alle finanze, stipula apposite convenzioni con istituti di credito.
8. Le convenzioni di cui al comma 7 stabiliscono, in particolare:
a) l' entità del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia di provenienza regionale che bancaria;
b) l' indicazione degli istituti di credito che concorrono alla formazione della provvista;
c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la durata dei mutui stessi, nel rispetto del limite di cui al comma 2;
d) le modalità di formulazione della graduatoria delle domande e di concessione dei mutui agevolati.
9. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi previsti viene effettuato assicurando la priorità alle coppie giovani ed alle persone sole con minori a carico.
10. Il matrimonio è la condizione necessaria per l' erogazione degli interventi di cui ai commi 2, 4 e 7 alle coppie giovani.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 3/1995
2Comma 5 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 3/1995
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
TITOLO III
 TUTELA DELLA PROCREAZIONE E DELLA NASCITA
Art. 8
 
1. Nell' ambito del Servizio del consultorio familiare, previsto dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è assicurata la consulenza familiare orientata a promuovere la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità, la corresponsabilità educativa dei genitori e la solidarietà sociale.
2. Le Unità sanitarie locali stipulano convenzioni per assicurare, per il tramite dei consultori, la consulenza giuridica gratuita in ordine al diritto familiare.
3. Le Unità sanitarie locali assicurano gratuitamente ai minori, tramite i consultori familiari, gli interventi e le prestazioni specialistiche ambulatoriali, rientranti nei compiti istituzionali dei consultori o collegate alle finalità consultoriali, che siano inerenti alla maternità ed alla fecondità.
Art. 9
 
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale integra, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28, i contenuti del progetto obiettivo << Tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' età evolutiva >> alle indicazioni dell' articolo 10. Le Unità sanitarie locali adeguano i relativi piani attuativi e assicurano i conseguenti servizi anche attraverso la rete dei consultori familiari.
2. L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo è centro di riferimento regionale per il progetto-obiettivo di cui al comma 1.
Art. 10
 
1. L' integrazione prevista all' articolo 9 riguarda i seguenti interventi, da effettuarsi nel periodo della gravidanza:
a) la consulenza genetica preconcezionale e la diagnosi prenatale, al fine di individuare, per prevenirle, le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne nonché le cause genetiche di malattie e malformazioni della madre e del bambino, con particolare attenzione per soggetti, categorie o coppie a rischio;
b) l' adeguata informazione alla donna ed alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene della gravidanza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull' assistenza alla madre nel puerperio e sull' assistenza al bambino;
c) l' istituzione di corsi di preparazione psico- profilattica alla nascita;
d) la tutela delle gestanti sul luogo del lavoro, soprattutto nei riguardi dell' esposizione a sostanze tossiche, a radiazioni ionizzanti, a variazioni di pressione o di altri elementi a rischio;
e) l' assistenza, a scadenze programmate, durante la gravidanza per individuare precocemente i casi ad alto rischio e l' assistenza domiciliare alle puerpere, con priorità per i parti a rischio;
f) la predisposizione di una scheda della gravidanza che fornisca informazioni sulle principali norme igieniche, sul calendario delle visite e degli accertamenti, e che riassuma le notizie fondamentali circa il decorso della gravidanza stessa. La scheda, redatta secondo un modello unitario ed in forma atta alla elaborazione meccanografica, è messa a disposizione della donna e degli operatori che la assistono durante e dopo il parto;
g) la predisposizione di progetti sperimentali che consentano l' unitarietà dell' evento travaglio-nascita, il sostegno psico-affettivo di un familiare, l' accudimento del bambino presso la madre, la continuità dell' assistenza mediante adeguamenti strutturali ed organizzativi dei reparti di ostetricia e di ginecologia e patologia neonatale e dei punti di nascita presenti nelle strutture ospedaliere e l' idoneo utilizzo delle << equipe >> del personale di assistenza;
h) l' effettuazione programmata di visite neonatali per la diagnosi di malattie endocrine-metaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite e per la profilassi di infezioni ed individuazione della sieropositività.
2. Il programma di interventi di cui al comma 1 definisce altresì le modalità organizzative di prestazione degli interventi, da realizzare da parte delle Unità sanitarie locali, dei singoli ospedali, del Policlinico a gestione diretta di Udine, dell' Istituto di medicina del lavoro e degli istituti a carattere scientifico Centro di riferimento oncologico di Aviano e Burlo Garofolo di Trieste, secondo criteri di massima diffusione territoriale e di coordinamento tra i vari servizi interessati.
Art. 11
 
1. I Servizi sociali di base, in collaborazione con i consultori familiari, assicurano informazioni:
a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale;
b) sui servizi sociali, sanitari e assistenziali presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternità nonché sulle modalità richieste per il loro utilizzo;
c) su associazioni di volontariato o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito;
d) sulle procedure che garantiscono i diritti dei minori anche in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, << Disciplina dell' adozione e dell' affidamento dei minori >> ed alla Convenzione dell' ONU del 20 novembre 1989 sui diritti dei minori, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 12
1. 
( ABROGATO )
(9)
2. La Regione, nell'ambito degli obiettivi del Piano socio-assistenziale, promuove, incentiva e sostiene progetti, iniziative e sperimentazioni degli Enti locali relativamente ai servizi socio-educativi per la prima infanzia tesi a:
a) potenziare l'attuale rete degli asili nido comunali pubblici in base al fabbisogno e con priorità per le aree carenti, anche attraverso convenzioni con cooperative o con altri enti privati che gestiscono strutture proprie o dell'Ente locale, assicurando servizi secondo standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Regione;
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
2 bis. La Regione, nell'ambito delle azioni di sostegno allo sviluppo economico e sociale e alla famiglia, sostiene il potenziamento della rete degli asili nido esistenti anche attraverso l'istituzione, per iniziativa di enti pubblici, di consorzi industriali, di soggetti privati singoli o associati, di servizi educativi per bambini da 3 mesi a 3 anni in prossimità o nell'ambito dell'ambiente di lavoro dei genitori.
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
2Comma 6 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
3Comma 7 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
4Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 11, L. R. 2/2000
5Articolo sostituito da art. 7, comma 14, L. R. 13/2000
6Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 59, L. R. 1/2003
7Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
8L'articolo rivive ad opera dell' art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
9Comma 1 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
10Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
11Comma 3 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
12Comma 4 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
13Comma 5 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 31/1996
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 19, comma 2, L. R. 31/1996
3Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
4L'articolo rivive ad opera dell' art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 17, L. R. 19/2006
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 1, L. R. 19/2006
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 2, L. R. 19/2006
8Derogata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1, L. R. 19/2006
9Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
10Comma 1 sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 16/2008
11Comma 1 bis aggiunto da art. 43, comma 2, L. R. 16/2008
12Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI A TUTELA E PROMOZIONE DELLA MATERNITÀ
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 14 da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
2Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 14 da art. 4, comma 60, L. R. 4/2001
3Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 34/1996 con effetto dall' 1 gennaio 1997.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 9/1999
5Parole sostituite al comma 2 da art. 54, comma 2, L. R. 9/1999
6Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 25/1999
7Articolo sostituito da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
8Articolo sostituito da art. 4, comma 60, L. R. 4/2001
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 64, L. R. 4/2001
10Vedi anche l'integrazione prevista dall'art. 6 comma 17 L.R. 23/2001.
11Comma 4 sostituito da art. 13, comma 17, L. R. 13/2002
12Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 11, L. R. 23/2002
13Integrata la disciplina del comma 11 da art. 3, comma 12, L. R. 23/2002
14Articolo sostituito da art. 8, comma 6, L. R. 12/2003 , con effetto dall'1 gennaio 2004, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.
15Articolo interpretato da art. 8, comma 7, L. R. 12/2003 nel testo modificato da art. 3, comma 16, L. R. 14/2003
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 7, L. R. 12/2003 nel testo modificato da art. 3, comma 16, L. R. 14/2003
17Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 15, L. R. 14/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 12/2003, come sostituito dall'art. 3, comma 16 della L.R. 14/2003.
18Derogata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 7, L. R. 12/2003 nel testo modificato da art. 3, comma 16, L. R. 14/2003
19Comma 5 sostituito da art. 3, comma 15, L. R. 14/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 12/2003, come sostituito dall'art. 3, comma 16 della L.R. 14/2003.
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 49, L. R. 1/2004
21Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 47, L. R. 1/2004 nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003.
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 120, L. R. 1/2005
23Comma 4 sostituito da art. 5, comma 51, L. R. 2/2006
24Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 52, L. R. 2/2006
25Articolo abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007. Le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi alle nascite ed alle adozioni avvenute fino al 31 dicembre 2006, come stabilito dall'art. 26, comma 3, L.R. 11/2006.
26Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 116, L. R. 1/2007
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
Art. 16

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 34/1996 con effetto dall' 1 gennaio 1997.
2Articolo abrogato da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
TITOLO V
 PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 16/1996
2Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
Art. 20 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996
2Comma 7 sostituito da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Comma 7 bis aggiunto da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4Comma 7 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 6/2004
5Comma 7 bis abrogato da art. 6, comma 3, L. R. 6/2004 , a decorrere dall'approvazione dei provvedimenti relativi al tutore dei minori di cui all'art. 6, comma 1, L.R. 6/2004.
6 Con deliberazione dell'U.P. del Consiglio regionale 16 giugno 2005, n. 148, si è provveduto all'istituzione dell'"Ufficio di supporto all'attivita' del tutore dei minori" e a determinarne la dotazione organica. Pertanto il comma 7 bis del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 6 luglio 2005.
7Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
Art. 20 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 35, L. R. 9/2008
3Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 11/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, comma 1, L. R. 7/2010
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 3, L. R. 11/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, comma 1, L. R. 7/2010
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 35, L. R. 9/2008
4Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
Art. 22 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2004
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 50, comma 2, L. R. 7/2010
3Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
Art. 22 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 6/2004
2Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
TITOLO VI
 NORME PER FAVORIRE LA PERMANENZA NELLE FAMIGLIE DI PERSONE
SVANTAGGIATE
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 20/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 20/1995
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4Parole soppresse al comma 4 da art. 15, comma 1, L. R. 16/1996
5Comma 6 sostituito da art. 15, comma 2, L. R. 16/1996
6Comma 11 sostituito da art. 15, comma 2, L. R. 16/1996
7Vedi la disciplina transitoria del comma 11, stabilita da art. 15, comma 3, L. R. 16/1996
8Comma 12 sostituito da art. 15, comma 2, L. R. 16/1996
9Comma 12 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 16/1996
10Comma 12 ter aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 16/1996
11Comma 12 quater aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 16/1996
12Parole soppresse al comma 11 da art. 48, comma 1, L. R. 31/1996
13Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 10/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
TITOLO VII
 NORME A SOSTEGNO DEL LAVORO DOMESTICO
Art. 24
 
1. In attesa dell' approvazione della legge nazionale a tutela del lavoro domestico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad assicurare contro i rischi infortunistici domestici, le persone che svolgano esclusivamente lavoro domestico e che ne facciano domanda.
2. L' assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:
a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui;
b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quaranta milioni annui;
c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino direttamente all'impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3.
(1)
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede all' espletamento di una licitazione privata fra istituti e compagnie assicurative.
4.All'individuazione dei beneficiari dell'assicurazione si provvede sulla base di criteri determinati ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 34/1996 con effetto dall' 1 gennaio 1997.
Art. 25
 
1. Nell' ambito degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, nonché dalla legge regionale 11 maggio 1987, n. 12, la Regione può riservare un' aliquota non superiore al cinque per cento delle risorse finanziarie stanziate per il sostegno a piani di impresa nell' area del lavoro in cooperazione e a progetti di cooperative, sulla base del programma triennale di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 32/1985, per le cooperative formate da persone casalinghe.
2. Sono considerate persone casalinghe coloro che esercitano il lavoro casalingo in modo esclusivo, che non godono di redditi da lavoro dipendente ed autonomo e che non dispongono di aiuto domestico continuativo retribuito.
TITOLO VIII
 PIANI COMUNALI DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
TITOLO IX
 NORME FINANZIARIE
Art. 34
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione VIII - il capitolo 4924 (2.1.253.3.08.07) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni da istituti di credito per la concessione di mutui agevolati a coppie giovani e a persone sole con minori a carico >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, fanno carico al capitolo 4480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 fanno carico ai capitoli 4370 e 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
6. Per le finalità previste dall' articolo 12, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' anno 1993.
7. L'onere di lire 450 milioni per l'anno 1993 di cui al comma 6 fa carico al capitolo 4895 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di lire 450 milioni per l' anno 1993.
8. Per le finalità previste dall' articolo 13, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4925 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione << Contributi alle cooperative e agli enti privati che garantiscono il rispetto degli << standard >> qualitativi ed organizzativi prefissati, per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 150 milioni per l' anno 1993.
10. Per le finalità previste dall' articolo 18 è autorizzata la spesa di lire 1.330 milioni per l' anno 1993.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 7846 (2.1.161.2.08.34) con la denominazione << Anticipazioni e rimborsi nell' ambito della convenzione con l'INPS per la corresponsione dell'indennità di maternità alle donne non occupate >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.330 milioni per l' anno 1993.
12. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7846 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 fanno carico - relativamente al trattamento economico del Tutore dei minori - al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 2, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
15. Per le finalità previste dall' articolo 23 è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l' anno 1993.
16. Il predetto onere di lire 550 milioni per l'anno 1993 fa carico al capitolo 4753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, viene elevato di pari importo.
17. Per le finalità previste dall' articolo 24 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 7847 (2.1.148.2.08.34) con la denominazione << Spese per l' assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
19. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7847 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
20. Per l' introito delle somme derivanti dall' applicazione dell'articolo 24, comma 2, lettera d), è istituito, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - al Titolo III - Categoria 3.4. - il capitolo 877 (3.4.8.) con la denominazione << Entrate derivanti dalla compartecipazione dei singoli nelle spese per l' assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici >> e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 330 milioni per l'anno 1993.
21. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 1757 (2.1.252.2.08.32) con la denominazione << Finanziamenti ai Comuni per progetti sperimentali per il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
23. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 1, lettera c), e dall'articolo 31, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 1758 (2.1.148.2.08.32) con la denominazione << Spese dirette per l' attività di documentazione, informazione ed orientamento nei confronti dei Comuni per la promozione di attività di ricerca sugli orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1993.
25. Alla copertura dell' onere complessivo di lire 4.830 milioni in termini di competenza per l' anno 1993 si provvede:
a) per lire 4.500 milioni per l' anno 1993 mediante prelievo di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (Partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti): di detto importo la somma di lire 500 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;
b) per lire 330 milioni con la maggiore entrata prevista al comma 20.
26. All' onere complessivo di lire 4.830 milioni in termini di cassa si provvede:
a) per lire 4.500 milioni mediante prelievo di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato;
b) per lire 330 milioni con la maggiore entrata prevista al comma 20.
Note:
1Parole soppresse al comma 16 da art. 86, comma 4, L. R. 5/1994