LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1993
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

TITOLO I
 PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1
 
1. Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, la Regione promuove e attua una organica e integrata politica sociale atta a sostenere le famiglie e a tutelare i minori.
Art. 2
 
1. Ai fini della presente legge per famiglia si intende quella composta da soggetti legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità.
TITOLO II
 INTERVENTI A FAVORE DELLE COPPIE GIOVANI E DELLE PERSONE
SOLE CON MINORI A CARICO
Art. 3
 
1. Al fine di favorire le coppie giovani che intendono formare una famiglia l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni di istituti di credito aventi sede in regione, purché le stesse siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che viene autorizzato dalla Banca d' Italia.
2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista resa disponibile dagli istituti di cui al comma 1 in quantità non inferiore a quella di provenienza regionale è finalizzata alla concessione di mutui a tassi agevolati per una durata non superiore a cinque anni a favore di coppie giovani.
3. Si intende per coppia giovane quella i cui componenti non superino i trentacinque anni di età.
4. Alle coppie che, in base al reddito, non possono accedere ai mutui bancari di cui al comma 2 per insufficienti garanzie, l'Amministrazione regionale può assicurare la propria fidejussione a tutela del rimborso integrale dei capitali e degli interessi, se dovuti, ivi compresi gli oneri accessori.
5. Il provvedimento di concessione della fidejussione, è adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
6. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 si applicano anche alle persone sole con minori a carico.
7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2, 4 e 5 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all' assistenza sociale, di concerto con l'Assessore alle finanze, stipula apposite convenzioni con istituti di credito.
8. Le convenzioni di cui al comma 7 stabiliscono, in particolare:
a) l' entità del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia di provenienza regionale che bancaria;
b) l' indicazione degli istituti di credito che concorrono alla formazione della provvista;
c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la durata dei mutui stessi, nel rispetto del limite di cui al comma 2;
d) le modalità di formulazione della graduatoria delle domande e di concessione dei mutui agevolati.

9. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi previsti viene effettuato assicurando la priorità alle coppie giovani ed alle persone sole con minori a carico.
10. Il matrimonio è la condizione necessaria per l' erogazione degli interventi di cui ai commi 2, 4 e 7 alle coppie giovani.
Art. 4
 
1.
Il primo comma dell'articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< L' Istituto nei propri programmi di intervento deve prevedere la realizzazione di alloggi di superficie utile inferiore a mq. 60 - in una quota, non inferiore al quindici per cento dei programmi, computata su base annua - da assegnare in favore di giovani coppie, di persone sole con minori a carico, di giovani accolti in istituti assistenziali ovvero in favore di persone anziane. >>.

2. Tra i criteri per l' individuazione dei beneficiari degli interventi di edilizia agevolata, che la Giunta regionale determina ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, vanno considerate le esigenze delle coppie giovani che intendono formare una famiglia, delle persone sole con minori a carico o delle persone anziane.
Art. 5
 
1. L' Amministrazione regionale riconosce una rappresentanza politica alle diverse forme e realtà associative in cui le famiglie si organizzano in settori rilevanti del servizio sanitario, del servizio sociale di base e del campo scolastico-educativo, istituendo la Commissione regionale delle famiglie.
2. La Commissione regionale delle famiglie esprime pareri su tutte le proposte ed i disegni di legge regionali che direttamente o indirettamente affrontano questioni familiari e formula proposte in materia di sostegno e promozione delle famiglie.
Art. 6
 
1. La Commissione è costituita:
a) da cinque rappresentanti delle associazioni di famiglie, costituite ed operanti per fini rientranti nella politica familiare o ad essa collegati;
b) da quattro rappresentanti delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato o di cooperative di famiglie operanti nei servizi sanitari, educativi, culturali, socio-assistenziali.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni espresse dalle associazioni e strutture di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 3, entro tre mesi dalla richiesta formulata dall' Amministrazione regionale.
3. I criteri per l' individuazione delle associazioni e strutture di cui al comma 1 e per la scelta dei componenti la Commissione sono proposti dalla Commissione ed approvati con deliberazione della Giunta regionale. Nella prima applicazione della presente legge i criteri sono deliberati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.
4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere accompagnate da copia dello statuto o dall' atto costitutivo del soggetto che opera la designazione o da altra documentazione idonea a dimostrare, in modo inequivoco, la natura e l' attività del soggetto medesimo.
5. Il Presidente della Giunta regionale, scaduto il termine previsto dal comma 2, valuta e verifica le designazioni ricevute e provvede, entro i successivi due mesi, a nominare con proprio decreto la Commissione.
Art. 7
 
1. La Commissione elegge, a maggioranza assoluta, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente.
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo dei commissari.
3. Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la metà più uno dei commissari.
4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno; può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.
6. Il supporto tecnico e burocratico e i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Commissione, sono forniti dalla Giunta regionale.
7. La Commissione può avvalersi, a sua discrezione, di esperti, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Alla stipulazione delle relative convenzioni provvede il Presidente della Giunta regionale su proposta della Commissione.
8. La Commissione dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata; resta comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
9. Ai componenti la Commissione spetta l' indennità prevista dalla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.
TITOLO III
 TUTELA DELLA PROCREAZIONE E DELLA NASCITA
Art. 8
 
1. Nell' ambito del Servizio del consultorio familiare, previsto dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è assicurata la consulenza familiare orientata a promuovere la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità, la corresponsabilità educativa dei genitori e la solidarietà sociale.
2. Le Unità sanitarie locali stipulano convenzioni per assicurare, per il tramite dei consultori, la consulenza giuridica gratuita in ordine al diritto familiare.
3. Le Unità sanitarie locali assicurano gratuitamente ai minori, tramite i consultori familiari, gli interventi e le prestazioni specialistiche ambulatoriali, rientranti nei compiti istituzionali dei consultori o collegate alle finalità consultoriali, che siano inerenti alla maternità ed alla fecondità.
Art. 9
 
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale integra, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28, i contenuti del progetto obiettivo << Tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' età evolutiva >> alle indicazioni dell' articolo 10. Le Unità sanitarie locali adeguano i relativi piani attuativi e assicurano i conseguenti servizi anche attraverso la rete dei consultori familiari.
2. L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo è centro di riferimento regionale per il progetto-obiettivo di cui al comma 1.
Art. 10
 
1. L' integrazione prevista all' articolo 9 riguarda i seguenti interventi, da effettuarsi nel periodo della gravidanza:
a) la consulenza genetica preconcezionale e la diagnosi prenatale, al fine di individuare, per prevenirle, le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne nonché le cause genetiche di malattie e malformazioni della madre e del bambino, con particolare attenzione per soggetti, categorie o coppie a rischio;
b) l' adeguata informazione alla donna ed alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene della gravidanza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull' assistenza alla madre nel puerperio e sull' assistenza al bambino;
c) l' istituzione di corsi di preparazione psico- profilattica alla nascita;
d) la tutela delle gestanti sul luogo del lavoro, soprattutto nei riguardi dell' esposizione a sostanze tossiche, a radiazioni ionizzanti, a variazioni di pressione o di altri elementi a rischio;
e) l' assistenza, a scadenze programmate, durante la gravidanza per individuare precocemente i casi ad alto rischio e l' assistenza domiciliare alle puerpere, con priorità per i parti a rischio;
f) la predisposizione di una scheda della gravidanza che fornisca informazioni sulle principali norme igieniche, sul calendario delle visite e degli accertamenti, e che riassuma le notizie fondamentali circa il decorso della gravidanza stessa. La scheda, redatta secondo un modello unitario ed in forma atta alla elaborazione meccanografica, è messa a disposizione della donna e degli operatori che la assistono durante e dopo il parto;
g) la predisposizione di progetti sperimentali che consentano l' unitarietà dell' evento travaglio-nascita, il sostegno psico-affettivo di un familiare, l' accudimento del bambino presso la madre, la continuità dell' assistenza mediante adeguamenti strutturali ed organizzativi dei reparti di ostetricia e di ginecologia e patologia neonatale e dei punti di nascita presenti nelle strutture ospedaliere e l' idoneo utilizzo delle << equipe >> del personale di assistenza;
h) l' effettuazione programmata di visite neonatali per la diagnosi di malattie endocrine-metaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite e per la profilassi di infezioni ed individuazione della sieropositività.

2. Il programma di interventi di cui al comma 1 definisce altresì le modalità organizzative di prestazione degli interventi, da realizzare da parte delle Unità sanitarie locali, dei singoli ospedali, del Policlinico a gestione diretta di Udine, dell' Istituto di medicina del lavoro e degli istituti a carattere scientifico Centro di riferimento oncologico di Aviano e Burlo Garofolo di Trieste, secondo criteri di massima diffusione territoriale e di coordinamento tra i vari servizi interessati.
Art. 11
 
1. I Servizi sociali di base, in collaborazione con i consultori familiari, assicurano informazioni:
a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale;
b) sui servizi sociali, sanitari e assistenziali presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternità nonché sulle modalità richieste per il loro utilizzo;
c) su associazioni di volontariato o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito;
d) sulle procedure che garantiscono i diritti dei minori anche in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, << Disciplina dell' adozione e dell' affidamento dei minori >> ed alla Convenzione dell' ONU del 20 novembre 1989 sui diritti dei minori, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 12
 
1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, i servizi socio-educativi per la prima infanzia devono prevedere modalità organizzative flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie con particolare attenzione alle persone sole con minori a carico.
2. La Regione, nell' ambito degli obiettivi del Piano socio-assistenziale, promuove, incentiva e sostiene progetti, iniziative e sperimentazioni degli Enti locali relativamente ai servizi socio-educativi per la prima infanzia tesi a:
a) potenziare l' attuale rete degli asili nido comunali pubblici in presenza di liste di attesa, anche attraverso convenzioni con cooperative o con altri enti privati senza finalità di lucro che gestiscono strutture proprie o dell' ente locale assicurando servizi secondo << standard >> qualitativi e organizzativi definiti dalla Regione;
b) attivare, anche attraverso l'utilizzo di adeguate strutture pubbliche disponibili, spazi di aggregazione con caratteristiche ludiche, educative e culturali per bambini, genitori e adulti con bambini;
c) favorire la disponibilità di strutture e di supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche e socio-educative rivolte all'infanzia, al di fuori dell' orario dei servizi, promosse da gruppi di volontariato e famiglie autoorganizzate;
d) favorire l' integrazione tra le attività di servizi per la prima infanzia al fine di attivare procedure di affido familiare ed ogni altro strumento idoneo a prevenire interventi istituzionalizzanti;
e) garantire ogni idonea misura per l'inserimento nei servizi sociali ed educativi dei minori non residenti nella regione esposti a rischio di emarginazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva gli << standard >> qualitativi ed organizzativi di cui al comma 2, lettera a), anche al fine di assicurare la uniforme qualità dei servizi pubblici e privati.
4. In attesa dell' adempimento di cui al comma 3, per l' anno 1993 i soggetti privati di cui al comma 2, lettera a), sono tenuti ad osservare gli << standard >> qualitativi ed organizzativi previsti dal regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32/1987.
5. I Comuni che intendono usufruire dei contributi per le finalità individuate nel comma 2, lettera a), devono far pervenire alla Direzione regionale dell' assistenza sociale apposita istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I contributi di cui al comma 5 riferiti al rapporto di convenzione vengono assegnati fino alla percentuale massima del settanta per cento sulle spese conseguenti alla messa a disposizione dei posti bambino necessari. La quota bambino a carico del Comune, integrativa di quella della famiglia, non deve superare il costo medio per bambino sostenuto dal Comune per i suoi servizi di asilo nido.
7. Per i restanti interventi di cui al comma 2, lettera a), i contributi sono assegnati con i criteri previsti dall' articolo 23 della legge regionale n. 32/1987.
8. All'articolo 22 della legge regionale n. 32/1987 sono abrogati i commi 2 e 3.
Art. 13
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 12, comma 2, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere alle cooperative e agli enti privati, che garantiscono il rispetto degli << standard >> qualitativi ed organizzativi di cui all'articolo 12, comma 3, e che intendono convenzionarsi con l' Ente locale, contributi per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature fino ad un massimo del novanta per cento sulla spesa ammessa.
2. Per l' ottenimento dei contributi di cui al comma 1 gli enti devono far pervenire alla Direzione regionale dell' assistenza sociale apposite istanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le istanze devono essere corredate da:
a) deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dell' iniziativa;
b) relazione illustrativa dell' iniziativa.

4. Per la concessione e l' erogazione dei contributi si applicano le disposizioni dell' articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA MATERNITÀ DELLE DONNE NON
OCCUPATE
Art. 14
 
1. Nelle more dell' adozione di una legge per la corresponsione dell' indennità di maternità alle donne non occupate, alle donne residenti da almeno tre mesi nella regione che non beneficiano delle indennità di maternità rispettivamente previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546 e dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379, e che abbiano un reddito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, pari o inferiore a quello stabilito per l' ottenimento della pensione sociale dall' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è corrisposta, a partire dall' 1 luglio 1993, una indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
2. L' importo dell' indennità è di lire un milione e viene corrisposta in un'unica soluzione previa presentazione del certificato di nascita.
Art. 15
 
1. L'indennità prevista all'articolo 14 è corrisposta dagli uffici territoriali dell' Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su domanda dell' interessata, da presentarsi a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata dal certificato medico rilasciato dall' Unità sanitaria locale competente per territorio comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto nonché da una dichiarazione dell' interessata, redatta ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la stessa non ha diritto ad alcuno dei trattamenti di cui all' articolo 17.
3. Gli uffici territoriali dell' INPS provvedono d' ufficio agli accertamenti amministrativi.
Art. 16
 
1. In caso di adozione o affidamento preadottivo l' indennità di maternità è dovuta per i tre mesi successivi alla data dell' ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che alla stessa data il bambino non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione contemporanea di più di un bambino di età non superiore ai sei anni l' indennità è aumentata del cinquanta per cento per ciascun bambino.
2. Alla domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ingresso del bambino nella famiglia, è allegata copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall' autorità competente, attestante la data dell' effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.
Art. 17
 
1. Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per malattia, con il trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario, con le indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546, e 11 dicembre 1990, n. 379.
Art. 18
 
1. Le somme erogate dagli uffici territoriali dell' INPS sono rimborsate dall' Amministrazione regionale con le modalità ed alle scadenze previste dalla convenzione di cui al comma 2.
2. Per disciplinare gli adempimenti di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l' INPS. Tale convenzione può prevedere la corresponsione di una anticipazione per assicurare agli uffici territoriali dell' Istituto la necessaria disponibilità finanziaria.
TITOLO V
 PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI
Art. 19
 
1. La Regione concorre all' adozione di strumenti di protezione e pubblica tutela dei minori in attuazione e per le finalità previste dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.
2. A tal fine è istituito l'Ufficio del tutore pubblico dei minori per l' esercizio delle funzioni previste all' articolo 21.
Art. 20
 
1. Le funzioni di tutore dei minori sono esercitate dal Difensore civico.
2. A collaborare con il Difensore civico in materia di pubblica tutela dei minori può essere chiamato in regime di convenzione una persona in possesso di laurea e specializzazione nelle discipline di tutela dei diritti umani.
3. La Giunta regionale assicura all' Ufficio del tutore dei minori la sede e gli strumenti operativi, oltre alla dotazione organica dell' Ufficio.
Art. 21
 
1. Spetta al tutore dei minori:
a) individuare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza e il sostegno ai tutori o ai curatori nominati;
b) promuovere, in collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori;
c) promuovere, in collaborazione con gli Enti interessati e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
d) esprimere pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori;
e) segnalare al Servizio sociale di base ed al Tribunale dei Minori situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziale;
f) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico.

Art. 22
 
1. Il tutore dei minori:
a) riferisce semestralmente alla Giunta regionale sull' andamento dell' attività, enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare;
b) presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentito dalla competente Commissione consiliare.

TITOLO VI
 NORME PER FAVORIRE LA PERMANENZA NELLE FAMIGLIE DI PERSONE
SVANTAGGIATE
Art. 23
 
1.
Il terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai seguenti commi:
<< A favore delle famiglie con reddito non superiore a lire 40.000.000 che - in alternativa al ricovero in strutture di accoglimento residenziale - assistono anziani non autosufficienti, disabili non autosufficienti ovvero persone a rischio di emarginazione o di disadattamento sociale, purché conviventi, il Comune di residenza può disporre un contributo di importo non superiore al sessanta per cento del costo medio per il trattamento di tipo assistenziale-alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta di tipologia corrispondente alle esigenze del soggetto assistibile.
La sussistenza dei presupposti per l' intervento previsto e la vigilanza sulle modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali di cui al comma precedente sono accertate dal Servizio sociale di base territorialmente competente; l' intervento non è comunque sostitutivo dell' assistenza domiciliare. >>.

TITOLO VII
 NORME A SOSTEGNO DEL LAVORO DOMESTICO
Art. 24
 
1. In attesa dell' approvazione della legge nazionale a tutela del lavoro domestico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad assicurare contro i rischi infortunistici domestici, le persone che svolgano esclusivamente lavoro domestico e che ne facciano domanda.
2. L' assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:
a) che non siano titolari di redditi propri superiori a dodici milioni annui;
b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a trenta milioni annui;
c) che non siano iscritti ad altro titolo all' Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede all' espletamento di una licitazione privata fra istituti e compagnie assicurative.
4.All'individuazione dei beneficiari dell'assicurazione si provvede sulla base di criteri determinati ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
Art. 25
 
1. Nell' ambito degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, nonché dalla legge regionale 11 maggio 1987, n. 12, la Regione può riservare un' aliquota non superiore al cinque per cento delle risorse finanziarie stanziate per il sostegno a piani di impresa nell' area del lavoro in cooperazione e a progetti di cooperative, sulla base del programma triennale di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 32/1985, per le cooperative formate da persone casalinghe.
2. Sono considerate persone casalinghe coloro che esercitano il lavoro casalingo in modo esclusivo, che non godono di redditi da lavoro dipendente ed autonomo e che non dispongono di aiuto domestico continuativo retribuito.
TITOLO VIII
 PIANI COMUNALI DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 26
 
1. La Regione riconosce il diritto delle persone ad un governo degli orari e ad un'organizzazione dei servizi nelle città e nel territorio che garantiscano alle persone ad alle famiglie pari opportunità nell' accesso ai servizi pubblici e privati e che consentano un governo dei tempi della persona rispettoso del diritto al lavoro, del diritto a prestare ed a ricevere cure, nonché alla vita di relazione ed alla crescita culturale.
Art. 27
 
1. La Regione in base alle finalità enunciate all' articolo 26 ed in attuazione dell' articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142:
a) stabilisce i criteri per la definizione di << piani degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici >>;
b) promuove ed incentiva finanziariamente, sino al cento per cento della spesa prevista, progetti sperimentali predisposti dai Comuni per attuare il coordinamento degli orari della scuola, dei trasporti, dei servizi pubblici in base al piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
c) promuove attività di ricerca sugli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nel territorio regionale.

Art. 28
 
1. Entro un anno dall'approvazione della presente legge, ogni Comune predispone con le modalità previste dall' articolo 36 della legge n. 142/1990, un << Piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici >>, in modo da renderli accessibili a tutte le persone qualunque sia la loro attività lavorativa secondo i seguenti criteri:
a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle attività pubbliche di sportello devono essere organizzati al fine di non coincidere, per almeno due giorni la settimana, con gli orari della maggioranza delle attività lavorative;
b) gli orari dei servizi alla persona devono tener conto degli orari della maggioranza delle attività lavorative al fine di essere usufruibili sia dai lavoratori che dalle lavoratrici e garantire modalità organizzative e di accesso flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie, con particolare attenzione alle persone sole con minori a carico;
c) gli orari degli esercizi commerciali devono agevolare la fruizione dei servizi da parte dell' utenza, in particolare i turni di riposo degli esercizi del medesimo ramo di attività non devono coincidere;
d) gli orari dei servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati in modo da garantire la risposta ai bisogni di mobilità urbana, creando anche nuove forme di offerta di trasporto pubblico articolate e adattabili alle esigenze complesse quali: mobilità dei portatori di handicap, trasporto di persone anziane o ammalate, mobilità delle persone con bambini, spostamenti d' urgenza, trasporto di cose pesanti.

Art. 29
 
1. I Comuni, nell'ambito dell' organizzazione del Piano di cui all' articolo 28, devono tener conto delle osservazioni e proposte che possono provenire dalle organizzazioni rappresentative dei cittadini utenti dei servizi medesimi, e in particolare delle organizzazioni delle donne e delle organizzazioni sindacali, promuovendo anche le opportune iniziative pubbliche di informazione e di consultazione della popolazione.
Art. 30
 
1. Alla revisione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici provvedono gli organi competenti in conformità alle leggi vigenti, secondo le procedure previste dalle leggi medesime.
Art. 31
 
1. La Direzione regionale per le autonomie locali:
a) promuove le attività di ricerca di cui all' articolo 27, lettera c);
b) svolge, avvalendosi di ricerche, di studi, nonché dei dati forniti dagli Enti locali e da associazioni operanti in conformità alle finalità della presente legge, attività di documentazione, informazione ed orientamento nei confronti dei Comuni istituendo a tal fine un apposito Osservatorio sugli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici e privati;
c) esamina, sentita la Commissione regionale per le pari opportunità tra donna e uomo, le domande di contributo finanziario presentate dagli Enti locali per i progetti sperimentali di cui all' articolo 27, lettera b).

Art. 32
 
1. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 27, lettera b), sono presentate dagli Enti locali alla Direzione regionale per le autonomie locali entro il 20 settembre di ogni anno, corredate da:
a) una relazione illustrativa del progetto;
b) il programma degli interventi nel quadro delle finalità previste dalla presente legge;
c) il preventivo delle spese;
d) il << piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici >>.

Art. 33
 
1. Con il regolamento di esecuzione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la concessione e l' erogazione dei finanziamenti di cui all' articolo 32.
TITOLO IX
 NORME FINANZIARIE
Art. 34
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione VIII - il capitolo 4924 (2.1.253.3.08.07) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni da istituti di credito per la concessione di mutui agevolati a coppie giovani e a persone sole con minori a carico >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, fanno carico al capitolo 4480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 fanno carico ai capitoli 4370 e 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
6. Per le finalità previste dall' articolo 12, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' anno 1993.
7. L'onere di lire 450 milioni per l'anno 1993 di cui al comma 6 fa carico al capitolo 4895 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di lire 450 milioni per l' anno 1993.
8. Per le finalità previste dall' articolo 13, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4925 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione << Contributi alle cooperative e agli enti privati che garantiscono il rispetto degli << standard >> qualitativi ed organizzativi prefissati, per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 150 milioni per l' anno 1993.
10. Per le finalità previste dall' articolo 18 è autorizzata la spesa di lire 1.330 milioni per l' anno 1993.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 7846 (2.1.161.2.08.34) con la denominazione << Anticipazioni e rimborsi nell' ambito della convenzione con l'INPS per la corresponsione dell'indennità di maternità alle donne non occupate >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.330 milioni per l' anno 1993.
12. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7846 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 fanno carico - relativamente al trattamento economico del Tutore dei minori - al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 2, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
15. Per le finalità previste dall' articolo 23 è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l' anno 1993.
16. Il predetto onere di lire 550 milioni per l'anno 1993 fa carico al capitolo 4753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, viene elevato di pari importo: gli oneri derivanti dall' applicazione dell'articolo 23 per gli anni 1994 e 1995 e per gli anni seguenti fanno carico al capitolo 4771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
17. Per le finalità previste dall' articolo 24 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 7847 (2.1.148.2.08.34) con la denominazione << Spese per l' assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
19. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7847 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
20. Per l' introito delle somme derivanti dall' applicazione dell'articolo 24, comma 2, lettera d), è istituito, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - al Titolo III - Categoria 3.4. - il capitolo 877 (3.4.8.) con la denominazione << Entrate derivanti dalla compartecipazione dei singoli nelle spese per l' assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici >> e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 330 milioni per l'anno 1993.
21. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 1757 (2.1.252.2.08.32) con la denominazione << Finanziamenti ai Comuni per progetti sperimentali per il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
23. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 1, lettera c), e dall'articolo 31, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 1758 (2.1.148.2.08.32) con la denominazione << Spese dirette per l' attività di documentazione, informazione ed orientamento nei confronti dei Comuni per la promozione di attività di ricerca sugli orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1993.
25. Alla copertura dell' onere complessivo di lire 4.830 milioni in termini di competenza per l' anno 1993 si provvede:
a) per lire 4.500 milioni per l' anno 1993 mediante prelievo di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (Partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti): di detto importo la somma di lire 500 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;
b) per lire 330 milioni con la maggiore entrata prevista al comma 20.

26. All' onere complessivo di lire 4.830 milioni in termini di cassa si provvede:
a) per lire 4.500 milioni mediante prelievo di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato;
b) per lire 330 milioni con la maggiore entrata prevista al comma 20.