Art. 5 bis
(Particolari condizioni per l'alienazione degli alloggi siti
in Riofreddo)
1. Data la particolare condizione di degrado del complesso abitativo di Riofreddo e al fine di intervenire tempestivamente per impedirne il completo abbandono, gli alloggi compresi in tale ambito possono essere ceduti agli assegnatari aventi diritto alle stesse condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, anche se non sia realizzato il programma di manutenzione straordinaria di cui al comma 2 dell'articolo 6.
3. Gli alloggi del complesso abitativo di Riofreddo rimasti sfitti ed invenduti possono essere ceduti alle condizioni previste nei commi 1 e 2 anche ad altri assegnatari dell'Istituto che chiedano in cambio un alloggio dello stesso complesso.
4. Gli alloggi sfitti e invenduti del complesso di Riofreddo possono essere ceduti a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita da approvarsi a cura dell'IACP dell'Alto Friuli. Il prezzo a base di vendita di ciascun alloggio o gruppo di alloggi sarà quello determinato ai sensi del comma 2, aumentato del 10 per cento.
5. Nel bando di vendita lo IACP dell'Alto Friuli potrà assegnare priorità ai soggetti residenti in Comune di Tarvisio.
6. Gli alloggi acquistati con i benefici di cui al presente articolo non possono essere ceduti prima di cinque anni.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 2/1999