Art. 2
1. Per sopperire alle crescenti ed immediate esigenze di funzionalità della Direzione regionale della protezione civile, ed in particolare del Servizio tecnico-scientifico e di pianificazione e controllo in relazione all' attività di studio e controllo nel settore dei rischi sismico, idraulico, idrometeorologico, idrogeologico e geostatico, il personale che alla data del 30 aprile 1992 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione, ai sensi della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale di dirigente corrispondente alla qualifica funzionale di ricercatore - III livello ex
DPR 171/1991 rivestita presso l' Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste.
2. In relazione all' inquadramento di cui al comma 1, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale è aumentato nella qualifica di dirigente di una unità.
3. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto, a domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Direttore regionale della struttura presso cui l' interessato si trovi in posizione di comando alle date di cui al comma 1, ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.
4. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva l' anzianità maturata nel corrispondente livello rivestito presso l' Amministrazione di provenienza.
5. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale spetta, alla data d'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici, nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Si applicano i commi 2 e 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) è detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza riferibile al triennio 1991-1993, con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica. Ai fini dell' applicazione dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 33/1987, lo stipendio iniziale previsto all'articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49/1984, è individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996