LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/02/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 9
1. Alle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei Comuni di cui all' articolo 1 e delimitati ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, che abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le seguenti provvidenze:
a) contributo in conto capitale a risarcimento del danno economico subito, per un importo massimo di lire 3.000.000; qualora il danno riguardi colture di pregio, può essere concesso un ulteriore contributo fino ad un massimo di lire 10.000.000;
b) contributi in conto interesse sui prestiti agrari d' esercizio ad ammortamento quinquennale, secondo le modalità di cui all' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per coprire la parte eccedente i massimali di cui alla lettera a).

2. Per il conseguimento delle provvidenze di cui al comma 1 si applicano le modalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45.
3. Le provvidenze contemplate dal presente articolo non sono cumulabili con altre previste per le stesse finalità da leggi statali o regionali.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.