LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/02/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 6
1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, si prescinde dall' iscrizione al Registro degli imprenditori agricoli come IATP di cui alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.