LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/02/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 15
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, lettera b), è autorizzato nell' anno 1992 un limite di impegno di lire 50 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6610 (2.1.243.6.10.10) con la denominazione << Contributi in conto interesse sui prestiti agrari d' esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate che abbiano subito danni della produzione lorda globale a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. All' onere complessivo di lire 150 milioni relativo alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede per lire 100 milioni relativi agli anni 1992 e 1993 mediante storno di pari importo dal capitolo 6460, e per lire 50 milioni relativi all' anno 1994 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati (partita n. 10 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
6. Sul precitato capitolo 6610 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione predetto.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.