LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1992, n. 41

Disposizioni sulle modalità di svolgimento del riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati per le spese connesse agli interventi delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi al pagamento dei compensi ai professionisti di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e alle società di progettazione di cui all' articolo 87, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, viene effettuato sulla base della documentazione fiscale inerente al singolo pagamento, in conformità ai disciplinari approvati rispettivamente con DPGR n. 02084/Pres. del 28 novembre 1977 e con deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 1978, n. 1552.