LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1992, n. 41

Disposizioni sulle modalità di svolgimento del riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati per le spese connesse agli interventi delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo relativo ai provvedimenti per gli interventi pubblici di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche, di interesse pubblico locale e regionale, e di opere di pubblica utilità, nonché gli interventi pubblici per la progettazione ed esecuzione diretta delle opere di riparazione e di ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, viene effettuato di norma all' atto dell' esame dei documenti giustificativi allegati al certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo e, comunque, all' atto dell' esame dell' ultimo pagamento.