LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VIII
 Riautorizzazioni di spesa
Art. 101
 Accordi di programma - Fondi regionali
(programmi 0.5.1. e 0.6.3.)
1. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 5, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 883 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1993 autorizzata con l' articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 4, comma 9, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 102
 Accordi di programma finanziati con mutuo
(programmi 0.6.3. e 0.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, e lire 4.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 39/1991, per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale medesima, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 3.000 per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Il maggior onere di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 925 dello stato di previsione del predetto.
7. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992, e lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
9. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
10. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
11. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1993.
12. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
13. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 39/1991, per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, della legge regionale medesima, viene suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Il maggior onere di lire 500 milioni per l' anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 2024 dello stato di previsione predetto.
Art. 103
 Opere di viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' alinea del primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, ed in relazione alla necessità di reiscrivere a bilancio le somme - relative alle opere in concessione dall' ANAS - disimpegnate in conto residui, e pertanto da inviarsi in economia, autorizzate per le predette finalità e coperte mediante il ricorso al mercato finanziario, è autorizzata la spesa di lire 18.400 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 18.400 milioni fa carico al capitolo 3713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. A fronte di tale onere è previsto l' utilizzo di pari quota dell' avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 1991 ed iscritta quale quota vincolata, conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione dell' entrata dei bilanci predetti.
4. Per le finalità previste dall' articolo 11, primo comma, lettera c) della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, come inserita dall' articolo 15, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, - limitatamente agli interventi già assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1988 - è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 242.500.000.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 242.500.000 per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
6. L' onere complessivo di lire 485 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 104
 Distribuzione del gas metano
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 350 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L' onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 105
 Calamità naturali
(programma 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 bis della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1968, n. 17, e sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1976, n. 16, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Ravascletto un finanziamento straordinario di lire 250 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 106
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Unione ginnastica goriziana >> una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 25, comma 9, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Società ginnastica triestina >> una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.