LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 99
 Interventi per il sostegno di iniziative culturali
ed artistiche a favore della minoranza slovena -
Rideterminazioni
(programma 2.4.2., 2.3.1. e 2.4.3.)
1. L' autorizzazione di spesa di lire 150 milioni per l' anno 1992 - prevista a fronte dell' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 14, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ed iscritta sul capitolo 542 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992 - disposta dal comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, per le finalità ivi indicate, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5509 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto, deve intendersi disposta per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera b) della predetta legge regionale n. 46/1991, e fa carico al capitolo 5484 dello stato di previsione precitato.
2. L' autorizzazione della spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992 - prevista a fronte dell' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 14, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ed iscritta sul capitolo 542 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - disposta dal comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, per le finalità ivi indicate, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5166 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto, deve intendersi disposta per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della predetta legge regionale n. 46/1991, e fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione precitato.