LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 74
 Contenimento dei consumi energetici - Fondi statali
(programma 1.6.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 è autorizzata la spesa di lire 918.700.000 per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 918.700.000 fa carico al capitolo 7207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Corrispondentemente è prevista l' iscrizione, sul capitolo 617 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati, dell' entrata di lire 918.700.000 per l' anno 1992, in relazione all' assegnazione a tal fine disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l' articolo 38, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché a valere sulle disponibilità residue di cui all' articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308.