LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 68
 Centro regionale servizi
per le piccole e medie industrie
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere a) e b), e 18 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere c), d), e), ed f) e 18 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.