LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 57
 Rimboschimento zone agricole dismesse
(programma 1.3.1.)
1. Nell' ambito delle finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, l' Amministrazione regionale cura la predisposizione e l' attuazione di un programma finalizzato alla produzione di piantine forestali per il rimboschimento delle zone agricole dismesse dalla produzione.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per l' anno 1992, e di lire 125 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.