LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare in Friuli
1. Ai sensi dell' articolo 2, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata la somma di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, indicate dall' articolo 6, comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;
b) lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi delle leggi regionali n. 10/1988 e 7 marzo 1989, n. 10, e indicate dall' articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.

2. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 10/1988 le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento della somma di cui all' articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.
3. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria e che risultano iscritte:
a) al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (fondi regionali), per le finalità dell' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come inserito dall' articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 e come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54;
b) al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (fondi regionali) per le finalità dell' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40.