LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 35
 Organismi associativi dei profughi giuliani e dalmati
(programma 2.4.3.)
1. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio sociale e culturale alle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché alla federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi ed istituzioni statali e regionali, ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell' Istria, di Fiume e della Dalmazia.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi associativi di cui al comma 1 finanziamenti annui per il loro funzionamento e per il sostegno e lo sviluppo dell' attività che i medesimi svolgono in attuazione dei propri compiti istituzionali in Italia e all'estero.
2 bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in forma organizzata, profughi istriani, fiumani e dalmati residenti fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
5. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 5607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5607 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 34, comma 25, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 34, comma 26, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 37/1996
4Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 37/1996
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 49, L. R. 22/2010
6Comma 3 abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 22/2010
7Integrata la disciplina del comma 2 da art. 11, comma 121, L. R. 18/2011
8Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 130, L. R. 14/2012
9Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 65, L. R. 27/2012
10Per il riconoscimento della rilevanza di soggetti, nonché per le modalità di valorizzazione e sostegno nelle more del riordino della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, si veda quanto disposto all'art. 6, commi da 16 a 21, della L.R. 23/2013.