LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 33
 Edilizia universitaria
(programma 2.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 15 anni, nella misura massima prevista dal comma 7, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui contratti da enti pubblici, singoli o associati, dai consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari e dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per la progettazione, l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l' acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 15 anni, nella misura massima del 10% della spesa ritenuta ammissibile.
4. Le domande per la concessione dei predetti contributi sono presentate alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura entro il mese di aprile di ciascun anno.
5. Le domande sono corredate dalla deliberazione esecutiva con cui il soggetto dispone l' assunzione del mutuo, dall' atto di adesione dell' istituto mutuante e dal piano degli investimenti che si intendono realizzare. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo. Nell' ipotesi di cui al comma 3, le domande sono corredate dal piano degli investimenti e dal relativo piano di finanziamento: l' erogazione di ciascuna annualità del contributo può essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione.
7. Per le finalità previste dai commi 1 e 3 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 3.000 milioni e di lire 4.000 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 2008.

9. L' onere complessivo di lire 10.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 30/1992
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 67, L. R. 2/2000
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 33, L. R. 1/2005
4Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 23, L. R. 1/2007
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 19, L. R. 9/2008
7Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 2/2011