Art. 3
Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi dell' articolo 2, alle Province viene assegnata la somma complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 42.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle leggi regionali 14 marzo 1988, n. 11. 13 giugno 1988, n. 48, 20 giugno 1988, n. 59, e 7 marzo 1989, n. 10, secondo l' articolazione finanziaria e per materie indicata dall' articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;
b) lire 8.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni indicate dall' articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 4/1991.
2. In relazione all' emanazione delle nuove disposizioni legislative regionali nel corso dell' anno 1991:
a) la destinazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 4/1991, ricomprende dal 1992 anche gli oneri per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale n. 11/1988, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25 in materia di promozione della conoscenza della cultura << Rom >>;
b) la destinazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 4/1991, per lo svolgimento di funzioni trasferite in materia di scuole non statali, si intende disposta ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 5, L. R. 11/1996