LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 17
 Contenimento dei consumi energetici
Fondi statali
(programma 1.6.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 2.887.600.000 per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 2.887.600.000 fa carico al capitolo 3431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Corrispondentemente è prevista l' iscrizione, sul capitolo 616 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati, dell' entrata di lire 2.887.600.000 per l' anno 1992, in relazione all' assegnazione a tal fine disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l' articolo 38, comma 4 della legge n. 10/1991.