LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 128
 Applicazione della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3
(programma 0.1.3.)
1. Gli oneri relativi all' applicazione dell' articolo 15 ter, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come inserito dall' articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, fanno carico al capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il rimborso agli aventi diritto degli oneri derivanti dall' applicazione della normativa predetta, e sostenuti dai medesimi nel corso dell' anno 1991.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 2 fanno parimenti carico al medesimo capitolo 1114 dello stato di previsione precitato.