LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 115
 Interventi nei settori dei servizi sociali
(programmi 2.1.2., 2.2.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.3.)
1. La quota di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 44, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, si intende autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. La spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, è ridotta dell' importo di lire 800 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. La spesa di lire 4.000 milioni rideterminata per l' anno 1993 con l' articolo 70, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 53, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, è suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, è suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.