LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 114
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.5.2. e 1.5.3.)
1. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata nell' ammontare di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 con l' articolo 37, comma 13, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, e così rideterminata con l' articolo 69, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e ridotta in relazione al disposto di cui all' 7, comma 20, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata nell' ammontare di lire 2.000 milioni con l' articolo 37, comma 8 della legge regionale n. 3/1990, e così ridotta in relazione al disposto di cui all' articolo 7, comma 15, della legge regionale n. 57/1991, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Sono revocate le spese per gli anni dal 1992 al 2000, autorizzate e rideterminate nelle misure sottoriportate dalle disposizioni a fianco delle medesime indicate, ed iscritte sul capitolo corrispondente al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992:
a) le quote di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 200, autorizzate dall' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14;
b) la spesa di lire 5.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale n. 3/1990;
c) la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale n. 3/1990, rideterminata dall' articolo 69, comma 6, della legge regionale n. 4/1991 e ridotta conseguentemente al disposto di cui all' articolo 7, comma 10, della legge regionale n. 57/1991;
d) la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1993, così come rideterminata per l' anno medesimo dall' articolo 69, comma 6, della legge regionale n. 4/1991, e ridotta conseguentemente al disposto di cui all' articolo 7, comma 10, della legge regionale n. 57/1991.

4. È revocato il limite d' impegno quindicennale di lire 2.000 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 57/1991 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. È revocato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 7, comma 11, della legge regionale n. 57/1991 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. È revocato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 7, comma 16, della legge regionale n. 57/1991 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, è suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. La spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 8 della legge regionale n. 25/1990, è suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994