LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 102
 Accordi di programma finanziati con mutuo
(programmi 0.6.3. e 0.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, e lire 4.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 39/1991, per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale medesima, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 3.000 per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Il maggior onere di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 925 dello stato di previsione del predetto.
7. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992, e lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
9. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
10. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
11. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1993.
12. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
13. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 39/1991, per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, della legge regionale medesima, viene suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Il maggior onere di lire 500 milioni per l' anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 2024 dello stato di previsione predetto.