LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 101
 Accordi di programma - Fondi regionali
(programmi 0.5.1. e 0.6.3.)
1. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 5, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 883 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1993 autorizzata con l' articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 4, comma 9, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.