LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IX
 Spese finanziate con ricorso a mutuo
Art. 107
 Finanziamento con mutuo della quota di spesa corrente
sanitaria a carico della Regione per l' anno 1990
(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 19, comma 1, del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed al disposto di cui all' articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativamente agli oneri imputabili all' anno 1990, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale, finanziamenti integrativi - per la somma complessiva di lire 118.864 milioni, - delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascuna di esse ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di lire 118.864 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 118.864 milioni fa carico al capitolo 4381 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 108
 Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende
di trasporto pubblico locali ai sensi dell' art. 2 bis della
legge n. 403/ 1990
(programma 1.5.5.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 2 bis del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, al fine di assicurare la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1989 e 1990 delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.541 milioni per l' anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 10.541 milioni fa carico al capitolo 3982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 109
 Autorizzazione di nuove spese finanziate con mutuo
nel settore della viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, e dell' articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e lire 7.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 3711 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' alinea del primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 3712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 110
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese
già autorizzate nei settori delle opere pubbliche e dei
servizi sociali
(programmi 1.1.2., 1.2.1., 1.4.3., 1.4.2., 1.5.2.,
1.5.3., 2.2.2., 2.4.3. e 0.1.3.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 21, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed imputata al capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 21, comma 6, della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dal comma 5 del medesimo articolo come integrato dall' articolo 132 relativamente agli impianti di sollevamento idropotabile dell' area della Sinistra Isonzo, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, dall' articolo 66, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 2332.
3. La spesa di lire 3.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 66, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, e fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione precitato.
4. La spesa di lire 3.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 68, comma 9, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dagli articoli 3, primo comma, lettera b), e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2662 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa complessiva di lire 10.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1992 e 1993 dall' articolo 68, comma 10, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale n. 63/1981, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale n. 60/1986, per interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, è imputata, per complessive lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno 1993, al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2664 dello stato di previsione precitato.
6. La spesa di lire 8.000 milioni, rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 68, comma 18, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c), e d), e 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è imputata, per l' importo di lire 4.000 milioni, al capitolo 3335 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3334 dello stato di previsione precitato.
7. la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 37, comma 10, della legge regionale n. 3/1990, e la spesa di lire 3.000 milioni, così rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 69, comma 4 della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, già imputate al capitolo corrispondente al capitolo 3794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, fanno carico al capitolo 3795 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
8. La spesa di complessive lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata, e rispettivamente, rideterminata, per la quota di lire 2.000 milioni dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, e per la quota di lire 1.000 milioni dall' articolo 69, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 6, della legge regionale n. 22/1987, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale n. 25/1990, e già imputata sul capitolo corrispondente al capitolo 3870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, fa carico al capitolo 3871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
9. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 50, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e lire 2.000 milioni per per l' anno 1993; la quota complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 fa carico al capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992,fermo restando il residuo onere di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 a carico del capitolo 4848 dello stato di previsione precitato.
10. La spesa di lire 12.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 50, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è rideterminata in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1992 e lire 5.000 milioni per l' anno 1993; la quota di lire 6.000 milioni per l' anno 1992 fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4850 dello stato di previsione precitato.
11. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 55 della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, fa carico, per la quota di lire 4.000 milioni, al capitolo 5714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5713 dello stato di previsione precitato.
12. La spesa di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata dall' articolo 58 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è rideterminata in ragione di lire 15.000 milioni per l' anno 1992 e lire 5.000 milioni per l' anno 1993, ed imputata - per l' importo di lire 10.000 milioni per l' anno 1992 - a carico del capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere - pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 - a carico del capitolo 1150 dello stato di previsione precitato.
Art. 111
 Riautorizzazione di spese finanziate con mutuo
nei settori delle opere pubbliche e dei servizi sociali
(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3. e 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992 - 1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
9. Per le finalità previste dall' articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall' articolo 7, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
10. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
11. Per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
12. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
13. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1987, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 3.100 milioni per l' anno 1992.
14. Il predetto onere di lire 3.100 milioni fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
15. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1987, n. 60, per interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni per l' anno 1992.
16. Il predetto onere di lire 1.900 milioni fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
17. Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, così come modificata dai commi 4 e 5 dell' articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
18. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 112
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese
già autorizzate per interventi nei settori economici
(programmi 3.1.1. e 3.4.5.)
1. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, e confermata con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6302 dello stato di previsione precitato.
2. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale n. 4/1990 e confermata con l' articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità di cui all' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è ridotta dell' importo di lire 1.000 milioni, ed il residuo onere fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione precitato.
3. La spesa di lire 2.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 71, comma 2, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione precitato.
4. La spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale n. 4/1990, e confermata con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità di cui al RD n. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale n. 4/1990, e confermata con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità di cui all' articolo 1, secondo comma della legge regionale n. 18/1965, e successive modificazioni e integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione precitato.
6. La spesa di lire 9.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 71, comma 18, della legge regionale 4/ 1991, per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 8538 dello stato di previsione precitato.
7. La spesa di lire 2.500 milioni, autorizzata per l' anno 1992 con l' articolo 58, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale n. 16/1965, e successive modificazioni e integrazioni, è imputata per l' importo di lire 1.000 milioni al capitolo corrispondente al capitolo 8538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8537 dello stato di previsione precitato.